argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora il dipendente pubblico alleghi l’illegittimità di atti di macrorganizzazione che incidono in via diretta sulla sua posizione soggettiva, la giurisdizione è del giudice amministrativo.
» visualizza: il documento (Cass., sez. un., 4 marzo 2020, n. 6076, ord.)Articoli Correlati: macrorganizzazione - lavoro pubblico - atti organizzativi - riparto di giurisdizione
Nello stesso senso, v. Cons. Stato, sezione sesta, 21 marzo 2018, n. 1806; in senso opposto, v. Cons. Stato, sezione quinta, 1 marzo 2018, n. 1550, e Trib. Crotone 21 dicembre 2015, ord.. Tutte le sentenze sono pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti. Peraltro, in senso difforme dalla decisione qui in esame, si è detto, “spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione (sebbene si richieda la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale e del relativo contratto di lavoro, previa disapplicazione degli atti presupposti) investa in via diretta il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della mancata conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi, mentre appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investa i singoli atti di conferimento degli incarichi, che (pure evidenziando nel loro insieme l'intenzione dell'amministrazione di adottare una decisione di ordine generale) non rinvengano in un atto autonomo la scelta dell'amministrazione di esercizio del potere generale di indirizzo e organizzazione degli uffici (nella specie, l’amministrazione si era limitata a conferire, a soggetti esterni, dei nuovi incarichi dirigenziali e a deliberare la cessazione di quelli interni in atto, senza, tuttavia, che tali provvedimenti trovassero la loro fonte in una scelta organizzativa di esternalizzazione; la decisione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario)” (v. Cass., sez. un., 3 novembre 2011, n. 22733). Anzi, “la cognizione degli atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, adottati dalle amministrazioni, quali atti presupposti rispetto a quelli di gestione dei rapporti di lavoro, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo. La giurisdizione appartiene, invece, al giudice ordinario quando il giudizio investa atti di gestione del rapporto, anche dirigenziale” (v. Cass., sez. un., 1 dicembre 2009, n. 25254). La stessa tesi è stata esposta da Trib. Crotone 21 dicembre 2015, ord., pubblicata in questo Sito. Si rinvia al relativo commento.