argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di procedure di stabilizzazione di rapporti cosiddetti precari nella pubblica amministrazione, l’art. 1, comma cinquecentodiciannovesimo, della legge n. 296 del 2006, identifica i destinatari delle procedure nelle persone in possesso dei requisiti in una determinata data, con esclusione di qualsiasi rilevanza di proroghe disposte in seguito, sia pure in relazione a contratti stipulati prima.
» visualizza: il documento (Cass. 13 marzo 2020, n. 7246, ord)Articoli Correlati: procedura di stabilizzazione - lavoro pubblico
Si legge in motivazione: non si può “attribuire alle amministrazioni il potere di individuare esse stesse, a priori e non a posteriori, i destinatari della procedura di accesso speciale, in spregio ai principi di imparzialità e di trasparenza che devono presiedere al reclutamento del personale nell’ambito del rapporto di pubblico impiego e in assenza di quelle ragioni di interesse pubblico che sole possono giustificare, in casi eccezionali individuati dal legislatore, la deroga al concorso pubblico”.