argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di capitali, macchine e attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo a una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale e accessorio l'apporto dell'appaltatore. La configurabilità di detta fattispecie vietata può essere esclusa quando, nonostante la fornitura di macchine e attrezzature (nella specie, informatiche) da parte dell'appaltante, sia verificabile un rilevante apporto da parte dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni e in genere per sostenere il costo del lavoro), know how, software e in genere beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto.
» visualizza: il documento (Cass. 11 marzo 2020, n. 6948)Articoli Correlati: appalto - interposizione di manodopera - know-how - appalto labour intensive
Il principio è noto (v. Cass. 15 luglio 2009, n. 16488) e fondato sia con riguardo alla vecchia legge n. 1369 del 1960, sia a proposito dell’art. 29 del decreto n. 276 del 2003, come sottolinea la sentenza in esame.