argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Con riferimento al trattamento di mobilità dell’art. 7 della legge n. 223 del 1991, qualora il lavoratore svolgesse attività di lavoro autonomo insieme a quella di carattere subordinato e prima del licenziamento, il trattamento è dovuto, poiché il prestatore di opere acquista comunque il diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità e alla percezione della relativa indennità.
» visualizza: il documento (Cass. 11 marzo 2020, n. 6943)Articoli Correlati: lavoro subordinato - lavoro autonomo - mobilita
Si legge in motivazione: “la perdita del lavoro subordinato provoca comunque, anche nel caso in cui il lavoratore già prestasse attività autonoma con esso compatibile, la perdita della retribuzione e la decurtazione del reddito percepito prima del licenziamento e destinato alle esigenze di vita” e ciò “costituisce la giustificazione dell’intervento dell’ammortizzatore sociale”.