argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Il contrasto fra la disciplina di un contratto collettivo postcorporativo reso efficace erga omnes ai sensi della legge n. 741 del 1959 e la disciplina di un contratto collettivo di diritto comune deve essere risolto sulla base dell'art. 7 della citata legge n. 741 del 1959, secondo cui i trattamenti economici e normativi minimi previsti dai contratti con efficacia obbligatoria generalizzata non sono derogabili da successivi accordi o contratti collettivi privi di tale efficacia, né da contratti individuali, salvo che la regolamentazione sopravvenuta contenga disposizioni che, valutate nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, risultino più favorevoli ai lavoratori. La comparazione dei trattamenti deve essere effettuata istituto per istituto e, a tale fine, la tredicesima e la quattordicesima mensilità devono essere considerate come appartenenti al medesimo istituto, in quanto emolumenti analoghi nella struttura e nella funzione, voci retributive rientranti nell'ambito delle mensilità aggiuntive. L'unitarietà dell'istituto mensilità aggiuntive è desumibile dal fatto che si tratta di mensilità attribuite in unica soluzione nel corso dell'anno di regola in corrispondenza di ricorrenze festive e che le stesse sono dirette a incrementare la retribuzione complessiva annuale.
» visualizza: il documento (Trib. Bergamo 18 febbraio 2002)Articoli Correlati: accordo interconfederale - contratto collettivo - efficacia erga omnes
E’ sempre difficile stabilire i confini di un istituto ai fini della comparazione fra diversi contratti collettivi e la sentenza lo dimostra. Il principio è noto; v. Cass. 18 agosto 2004, n. 16191.