argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
I rapporti dei sanitari in regime di convenzionamento non sono di pubblico impiego e, pertanto, a essi non si applicano le direttive comunitarie che si riferiscono a rapporti subordinati.
» visualizza: il documento (Cass. 5 marzo 2020, n. 6294)Articoli Correlati: direttiva europea - medici convenzionati - lavoro pubblico
Il principio è noto. Infatti, si è detto, “i rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinati dall'art. 48 della legge n. 833 del 1978 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pure se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero - professionali che si svolgono di norma su un piano di parità e l'ente pubblico non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza. In tali rapporti non sono riscontrabili gli indici normativi della subordinazione, ma quelli del rapporto di lavoro autonomo ‘parasubordinato’, che rendono irriferibile la prestazione di opera alla nozione comunitaria di lavoratore e inapplicabile la direttiva del Consiglio n. 77 / 187 del 14 febbraio 1977 con riferimento alla riorganizzazione di strutture della pubblica amministrazione o al trasferimento di funzioni amministrative tra pubbliche amministrazioni” (v. Cass. 13 aprile 2011, n. 8457).