argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 223 del 1991 e dell’art. 8, terzo comma, del decreto – legge n. 148 del 1993, è legittimo l’accordo sindacale che preveda l’assegnazione dei lavoratori in eccedenza ad altra impresa del gruppo con mansioni inferiori, a prescindere dal fatto che si ravvisi un interesse del distaccante.
» visualizza: il documento (Cass. 5 marzo 2020, n. 6289)Articoli Correlati: procedura di mobilità - licenziamento collettivo - gruppo di imprese
Per quanto consta, nella sua specifica articolazione, il principio di diritto è nuovo. E’ convincente, perché corrisponde allo spirito delle disposizioni e, cioè, alla volontà di evitare licenziamenti con una definizione più libera dei poteri dei datori di lavoro coinvolti.