argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Nell’ambito di un contratto di appalto, è legittima la clausola di gradimento da parte dell’appaltante nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore ed è espressione del potere di controllo dello stesso committente, senza che, in sé, se ne possa dedurre la violazione dell’art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003. E’ legittimo esprimere il mancato gradimento per inadempimenti contrattuali del dipendente, che, svolgendo attività di sorveglianza, è stato sorpreso due volte assopito.
» visualizza: il documento (Trib. Piacenza 12 febbraio 2020, ord.. )Articoli Correlati: appalto - clausola di gradimento
Motivata con molto scrupolo, l’ordinanza è del tutto convincente. Non contrasta con la decisione Trib. Como 16 agosto 2019, ord., pubblicata su questo Sito. In tale caso, non era in discussione la validità della clausola di gradimento, ma il fatto che il relativo diritto fosse stato esercitato per comportamenti non solo leciti, ma doverosi del dipendente dell’appaltatore.