argomento: Novitá legislative
Con il decreto legge n. 6 del giorno 23 febbraio 2020 (pubblicato, in pari data, nella Gazzetta Ufficiale n. 45), il Governo ha fissato alcune “misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid – 19”, quali la possibilità per le imprese (che non erogano servizi essenziali e servizi di pubblica utilità) di sospendere le “attività lavorative” e la possibilità di sospendere o di limitare lo svolgimento sia delle “attività lavorative” svolte nelle aree interessate dal contagio, sia delle prestazioni di lavoro rese dai lavoratori che abitano nelle aree interessate dal contagio al di fuori di queste ultime. È fatta slava la ipotesi in cui sia possibile svolgere la attività lavorativa “in modalità domiciliare” (art. 1, secondo comma, lettera n del decreto legge n. 6 del 2020). Poi, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 (pubblicato, in pari data, nella Gazzetta Ufficiale n. 45) ha previsto alcune disposizioni attuative del citato decreto legge n. 6 del 2020, tra le quali la “applicazione del lavoro agile” (art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020). In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 ha previsto, qualora ne sussistano le condizioni prescritte dagli artt. 18 e seguenti della legge n. 81 del 2017, la applicazione “automatica” della modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato sussistente in aree considerate a rischio, anche in assenza di accordi individuali con i lavoratori e con la possibilità di rendere gli obblighi informativi in via telematica, ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito internet dell’Inail. La predetta previsione è stata, in parte, modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 (pubblicato, in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 47).
» visualizza: il documento (Decreto legge n. 6 del giorno 23 febbraio 2020 - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020)Articoli Correlati: sospensione dell’attività imprenditoriale - lavoro agile - smart working - cassa integrazione guadagni - emergenza sanitaria Covid – 19
di avv. Valentina Zaccarelli
Il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (…)”, prevede (sempre ove sussistano le condizioni prescritte dagli artt. 18 e seguenti della legge n. 81 del 2017) la possibile applicazione della modalità di lavoro agile in via provvisoria (e non più in via automatica), sino al giorno 15 marzo 2020, ai rapporti di lavoro subordinato:
A tale fine, non sarà necessario stipulare accordi individuali e gli obblighi informativi potranno essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito internet dell’Inail.
Con nota in data 24 febbraio 2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva specificato il fatto che l’accordo individuale sarebbe stato sostituito da una autocertificazione nella quale il lavoratore fosse stato indicato come “appartenente a una delle aree a rischio”. Nella stessa nota, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva chiarito il fatto che la “data di sottoscrizione dell’accordo” avrebbe coinciso con la data di inizio del lavoro agile.
Ribadito il fatto che la modalità di lavoro agile, anche se rientrante nella disciplina semplificata, deve comunque rispettare le condizioni previste dagli artt. 18 e seguenti della legge n. 81 del 2017 (con riferimento, tra l’altro, all’orario di lavoro, al diritto alla disconnessione, all’utilizzo degli strumenti telematici, all’esercizio del potere organizzativo e del potere di controllo), altre misure di sostegno alla sospensione della attività lavorativa sono:
Con riferimento alla modalità semplificata di lavoro agile, qualora la data del 15 marzo 2020 non fosse prorogata, il datore di lavoro che intendesse continuare ad avvalersene dovrebbe stipulare un accordo scritto.
Sempre con riferimento alla modalità semplificata di lavoro agile, pare di capire il fatto che il ricorso a questa modalità (in ragione della situazione di emergenza in essere) prescinda dalla volontà del lavoratore. Di conseguenza, pare di capire il fatto che la modalità semplificata di lavoro agile possa essere imposta al lavoratore, il quale non potrebbe disattendere la disposizione aziendale.
Sempre con riferimento alla modalità semplificata di lavoro agile, essa comporterà maggiori oneri in tema di salute e di sicurezza sul lavoro in capo al datore di lavoro, il quale potrebbe dovere aggiornare il documento di valutazione dei rischi. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a valutare, in modo costante, i rischi per la salute e per la sicurezza sul lavoro dei suoi dipendenti (primo tra tutti, il rischio biologico di coloro che continuano a recarsi in azienda), attendendosi, nel fare ciò al principio di massima cautela.
Con riferimento alle altre misure di tutela, rimangono esclusi le micro imprese e i lavoratori autonomi. Si auspica il fatto che, presto, il Governo emani una disciplina di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga.
Ci si chiede se il dipendente assente perché tenuto a non allontanarsi dal Comune di domicilio sia da considerarsi assente giustificato, con conseguente diritto alla retribuzione.
Altresì, ci si chiede se il lavoratore assente perché sottoposto a “quarantena obbligatoria” sia da considerarsi in malattia, con conseguente diritto a percepire le relative prestazioni. La Fondazione studi dei consulenti del lavoro reputa di sì. Allo stesso modo, ci si chiede se il lavoratore assente perché sottoposto a “quarantena con sorveglianza attiva” sia da considerarsi in malattia, con conseguente diritto a percepire le relative prestazioni. Anche in questo caso, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro reputa di sì.
Ancora, ci si chiede se il lavoratore assente perché, di rientro da una area a rischio, si è collocato in quarantena volontaria sia da considerarsi come lavoratore in astensione derivante da provvedimento amministrativo.
Infine, ci si chiede se il lavoratore assente perché timoroso del contagio sia da considerarsi come assente giustificato. La Fondazione studi dei consulenti del lavoro reputa di no, considerando la assenza giustificata solo in presenza di presupposti clinici – normativi.
Ultimo aggiornamento: venerdì 28 febbraio 2020.