argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La condizione sospensiva “meramente potestativa” è un fatto volontario il cui compimento non dipende da seri e apprezzabili motivi e, pertanto, la fattispecie non si configura quando il pagamento di un emolumento ai lavoratori pubblici sia condizionato alla sufficienza del fondo da destinare al trattamento accessorio, poiché la sua determinazione non è rimessa all’arbitrio della pubblica amministrazione.
» visualizza: il documento (Cass. 27 febbraio 2020, n. 5417)Articoli Correlati: condizione sospensiva meramente potestativa - lavoro pubblico
Il profilo è insolito; la soluzione è corretta. Infatti, si è detto, “non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente, nella specie dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente” (v. Cass. 14 settembre 2016, n. 18006).