argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di licenziamenti collettivi per cessazione dell'attività d'impresa, l'art. 24, comma primo, della legge n. 223 del 1991 (a cui rinvia il secondo comma della stessa della disposizione), nel richiedere, ai fini dell'applicabilità della relativa disciplina, che le imprese "occupino più di quindici dipendenti", deve essere interpretato nel senso per cui il predetto requisito dimensionale non deve essere determinato in riferimento al momento della cessazione dell'attività e dei licenziamenti, ma con riguardo all'occupazione media dell'ultimo semestre, in analogia con quanto stabilito dall'art. 1, comma primo, della stessa legge n. 223 del 1991 ai fini dell'intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria. La suddetta disciplina è applicabile anche all'impresa che, al momento dei licenziamenti, abbia un numero di dipendenti inferiore a sedici, ma che nei mesi precedenti abbia compensato tale carenza superando il limite dimensionale.
» visualizza: il documento (Cass. 26 febbraio 2020, n. 5240, ord.)Articoli Correlati: licenziamento collettivo - requisito dimensionale
Il principio è noto (v. Cass. 21 gennaio 2011, n. 1465). In tema, nella Rivista, nel primo fascicolo del 2017, il nono in assoluto, v. Gaetano Natullo, I licenziamenti collettivi nel nuovo contesto normativo, Roberta Nunin, Le procedure e l’accordo sindacale, Giulio Centamore, I criteri di scelta tra incertezze passate, presenti e future.