Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

05/03/2020 - Sempre sull’apprendistato e sugli scatti periodici di anzianità.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito

Ai sensi dell’art. 19 della legge n. 25 del 1955, sono nulle le clausole dei contratti collettivi di lavoro che prevedono che il periodo di apprendistato non sia computato ai fini degli aumenti periodici di anzianità.

» visualizza: il documento (App. Genova 24 dicembre 2019) scarica file

Articoli Correlati: apprendistato - anzianità di servizio - contratto collettivo

La tesi è coerente con quella della sentenza Trib. Milano 2 marzo 2018, pubblicata su questo Sito. In modo coerente, ma su un profilo diverso, si è detto che, “in tema di contratto di apprendistato, la presenza di un ulteriore elemento rispetto al normale contratto di lavoro subordinato costituito dallo scopo di consentire al lavoratore di acquisire una qualificazione professionale, utile a entrambe le parti, non esclude che la trasformazione del rapporto speciale di apprendistato in normale rapporto di lavoro, in ognuna delle ipotesi in cui tale trasformazione è prevista, avvenga quale evoluzione naturale del primo rapporto in conformità della sua funzione, al di fuori di ogni novazione dello stesso, con la conseguenza, prevista dall'art. 19 della legge n. 25 del 1955 per cui il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore” (v. Cass. 25 agosto 1995, n. 9011). Invece, in senso opposto rispetto alla decisione ora in esame, v. Trib. Torino 19 aprile 2018, pubblicata su questo Sito. Ravvisato il preteso superamento dopo la legge n. 25 del 1955, per questa ultima sentenza sarebbe venuta meno “una norma impositiva dell’obbligo di equiparazione del periodo di apprendistato al lavoro cosiddetto ordinario”. Per un verso, è difficile sostenere la sopravvenuta inapplicabilità della legge n. 25 del 1955. Per altro verso, non è necessaria una simile norma, perché, di per sé, il periodo di apprendistato rientra nel rapporto a tempo indeterminato. Quindi, la tesi della sentenza ora in esame è convincente.