argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La trasformazione di un ente pubblico economico in una società per azioni non comporta l’estinzione di un soggetto con la creazione di uno nuovo e l’art. 2112 cod. civ. non trova applicazione.
» visualizza: il documento (Cass. 20 febbraio 2020, n. 4385)Articoli Correlati: ente pubblico non economico - art. 2112 c.c.
Il principio di diritto è fondato, ma scontato. L’importanza dell’ente (l’Ente autonomo acquedotto pugliese) giustifica la pubblicazione.