argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai dipendenti dello Stato che, per effetto del trasferimento di attività dallo Stato alle regioni e agli enti locali del decreto legislativo n. 469 del 1997, transitano alle dipendenze di questi ultimi, sono assicurati la continuità del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, opera nell'ambito della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo quanto risulta dall'art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che richiama le regole dettate dall'art. 2112 cod. civ..
» visualizza: il documento (Cass. 19 febbraio 2020, n. 4193, ord.)Articoli Correlati: trasferimento - lavoro pubblico - trattamento retributivo
Il principio è noto (v. Cass. 16 giugno 2005, n. 12956).