Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

26/02/2020 - L’inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e l’azione per l’obbligazione del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Ai fini del riconoscimento dell’obbligazione del Fondo di garanzia in tema di trattamento di fine rapporto, il giudice deve accertare se il datore di lavoro possa essere sottoposto a procedure concorsuali, anche per quanto attiene ai presupposti quantitativi indicati dall’art. 1, comma secondo, del regio decreto n. 267 del 1942, come modificato dall’art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 169 del 2007. Pertanto, il tema può essere affrontato anche in un giudizio promosso contro l’Inps, fermo l’onere del lavoratore assicurato di dare la prova dell’inesistenza dei presupposti della dichiarazione di fallimento.

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Motivata con molto scrupolo, la sentenza è convincente, nonostante sia in contrasto con alcuni precedenti. Infatti, in senso opposto, si è detto: “Il rigetto della istanza di fallimento da parte del Tribunale fallimentare per esiguità del credito, a tenore dell'art. 15, ultimo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, assolve alla condizione della non assoggettabilità del datore di lavoro al fallimento” (v. Cass. 6 settembre 2018, n. 21734, ord.).