argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai fini del riconoscimento dell’obbligazione del Fondo di garanzia in tema di trattamento di fine rapporto, il giudice deve accertare se il datore di lavoro possa essere sottoposto a procedure concorsuali, anche per quanto attiene ai presupposti quantitativi indicati dall’art. 1, comma secondo, del regio decreto n. 267 del 1942, come modificato dall’art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 169 del 2007. Pertanto, il tema può essere affrontato anche in un giudizio promosso contro l’Inps, fermo l’onere del lavoratore assicurato di dare la prova dell’inesistenza dei presupposti della dichiarazione di fallimento.
» visualizza: il documento (Cass. 17 febbraio 2020, n. 3907)Articoli Correlati: fondo di garanzia INPS - trattamento di fine rapporto
Motivata con molto scrupolo, la sentenza è convincente, nonostante sia in contrasto con alcuni precedenti. Infatti, in senso opposto, si è detto: “Il rigetto della istanza di fallimento da parte del Tribunale fallimentare per esiguità del credito, a tenore dell'art. 15, ultimo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, assolve alla condizione della non assoggettabilità del datore di lavoro al fallimento” (v. Cass. 6 settembre 2018, n. 21734, ord.).