argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
In tema di procedure cosiddette di stabilizzazione regolate dall’art. 20, comma secondo, del decreto legislativo n. 75 del 2017, è irrilevante la pregressa attività svolta a favore della pubblica amministrativa per chi non abbia i titoli necessari per la partecipazione alla selezione pubblica.
» visualizza: il documento (Cons. stato, sezione terza, 13 febbraio 2020, n. 1155)Articoli Correlati: lavoro pubblico - procedure di stabilizzazione
Il caso è nuovo e la decisione è ineccepibile.