argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l’attività del collaboratore fisso espletata con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di ‘professione giornalistica’. Ai fini della legittimità del suo esercizio è condizione necessaria e sufficiente l’iscrizione del collaboratore fisso nell’albo dei giornalisti, sia nell’elenco dei pubblicisti, sia in quello dei giornalisti professionisti; di conseguenza, non è affetto da nullità per violazione dell’art. 45 della legge n. 69 del 1963 il contratto di lavoro subordinato, iscritto nell’elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l’attività giornalistica in modo esclusivo (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
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La tesi tradizionale era opposta (v. Cass. 29 dicembre 20065, n. 27608).