argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Al rapporto di lavoro di un socio con una società cooperativa di produzione e lavoro non può essere applicato un contratto collettivo nazionale stipulato dall’Associazione Unicoop e dall’Associazione Ugl, poiché non soddisfa i requisiti dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
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Il principio di diritto è convincente. V. Trib. Milano 20 novembre 2019 e App. Milano 17 maggio 2019, pubblicati su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Sul tema, nella Rivista, nel secondo fascicolo del 2017, il sesto in assoluto, v. Matteo L. Vitali, Il concetto di mutualità alla luce della legge n. 142 del 2001: profili di diritto societario; Valerio Maio, Di alcuni profili processuali problematici (e connessi risvolti sostanziali) del lavoro nelle società cooperative; Susanna Palladini, La retribuzione del socio di cooperativa tra principi costituzionali e vincoli di sistema; Maria Giovanna Greco, Contrattazione collettiva, contratti pirata e regolamenti nella determinazione dei livelli retributivi nelle cooperative di produzione e lavoro; Stella Laforgia, Riflessioni a proposito di esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa; Alessandra Sartori, Le cooperative sociali. Profili giuslavoristici.