argomento: Novitá legislative
Il decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 29 del giorno 5 febbraio 2020 e in vigore dal giorno 6 febbraio 2020) introduce alcune “misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”. In particolare, il decreto legge n. 3 del 2020 opera un “taglio” al c. d. cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti pubblici e privati e ciò mediante: la istituzione di un “super bonus” (art. 1), che sostituisce, aumentandolo, il c. d. bonus Renzi; la previsione di una ulteriore detrazione sulla imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente rispetto alle detrazioni già esistenti (art. 2).
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di avv. Valentina Zaccarelli
I lavoratori dipendenti pubblici e privati con redditi di lavoro dipendente o con redditi assimilabili a redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione dalla imposta lorda spettante ai sensi del primo comma dell’art. 13 del c. d. testo unico Irpef, ma con un reddito complessivo inferiore o pari a €. 28.000,00, potranno beneficiare di un trattamento integrativo che non concorrerà alla formazione del reddito stesso.
Il predetto trattamento integrativo sarà di importo pari a €. 600,00 per l’anno in corso e raddoppierà a decorrere dall’anno 2021. Inoltre, esso sarà rapportato al periodo di lavoro e spetterà per le prestazioni di lavoro rese a partire dal giorno 1° luglio 2020.
La verifica sulla effettiva spettanza del neo introdotto trattamento integrativo sarà effettuata dai sostituti di imposta in sede di conguaglio. L’eventuale accertamento del mancato diritto a percepire il c. d. super bonus comporterà il recupero di quanto erogato sulla retribuzione corrisposta al lavoratore dipendente a partire da quella che sconterà gli effetti del conguaglio e ciò in quattro rate di pari importo.
I lavoratori dipendenti pubblici e privati con redditi di lavoro dipendente o con redditi assimilabili a redditi di lavoro dipendente potranno beneficiare di una ulteriore detrazione sulla relativa imposta lorda rispetto alle detrazioni già esistenti
La predetta ulteriore detrazione sarà di importo pari a:
Comunque, la neo introdotta detrazione spetterà per le prestazioni di lavoro rese a partire dal giorno 1° luglio 2020 e sino al giorno 31 dicembre 2020. Ciò in quanto è in programma una “revisione strutturale” del sistema delle detrazioni fiscali (art. 2 del decreto legge n. 3 del 2020).
La suesposta detrazione sarà riconosciuta dai sostituti di imposta, i quali procederanno alla verifica sulla sua effettiva spettanza in sede di conguaglio. L’eventuale accertamento del mancato diritto alla detrazione comporterà il recupero di quanto detratto sulla retribuzione corrisposta al lavoratore dipendente a partire da quella che sconterà gli effetti del conguaglio e ciò in quattro rate di pari importo.
In conclusione, a partire dal giorno 1° luglio 2020, il c. d. bonus Renzi di cui beneficiano i lavoratori dipendenti pubblici e privati con un reddito annuo pari sino a €. 26.600,00 aumenterà da €. 80,00 a €. 100,00 al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti all’Inps e al netto della imposizione fiscale.
Invece, sempre a partire dal giorno 1° luglio 2020, i lavoratori dipendenti pubblici e privati con un reddito annuo superiore a €. 26.600,00 e inferiore o pari a €. 28.000,00 (che erano esclusi dal beneficio del c. d. bonus Renzi) potranno godere del neo introdotto “super bonus” pari a €. 100,00.
Da ultimo, sempre a partire dal giorno 1° luglio 2020, i lavoratori dipendenti pubblici e privati con un reddito annuo superiore a €. 28.000,00 e inferiore o pari a €. 40.000,00 potranno godere del predetto beneficio nella misura ridotta.
Nessun trattamento integrativo è e sarà previsto per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con un reddito annuo superiore a €. 40.000,00.
Eventuali modificazioni al decreto legge n. 3 del 2020 potranno essere apportate in sede di conversione in legge.