argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In materia previdenziale, la prescrizione è rilevabile di ufficio.
» visualizza: il documento (Cass. 6 febbraio 2020, n. 2856, ord.)Articoli Correlati: prescrizione - rapporto previdenziale
Il principio di diritto è noto; infatti, si è detto, “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge n. 335 del 1995, alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva), poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi, opera di diritto ed è rilevabile di ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e a ottenere la retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa per il periodo coperto dalla prescrizione” (v. Cass. 15 ottobre 2014, n. 21830).