argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di successione di più appaltatori nell’esecuzione dello stesso contratto di appalto, il diritto all’assunzione da parte del nuovo appaltatore è del tutto autonomo dalla sorte del precedente rapporto di lavoro, così che l’azione nei confronti del nuovo appaltatore non subisce influenza per la mancata impugnazione del licenziamento intimato dal vecchio datore di lavoro.
» visualizza: il documento (Cass. 31 gennaio 2020, n. 2315)Articoli Correlati: appalto - successione contratti di appalto - licenziamento
Il principio di diritto è convincente. Del resto, “ove il contratto collettivo applicabile preveda, per l'ipotesi di licenziamento dei dipendenti di una impresa di pulizie in seguito alla cessazione di un appalto, una procedura per il passaggio diretto dei lavoratori licenziati alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro degli stessi soggetti con tale impresa non implica di per sé rinuncia all’impugnazione del licenziamento intimato dall'originario datore di lavoro” (v. Cass. 24 febbraio 2006, n. 4166).