argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Salvo il caso di una opposta previsione del contratto collettivo nazionale di categoria, le assenze del lavoratore dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale non possono essere computate nel periodo di comporto nelle ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e, comunque, presenti nell'ambiente di lavoro e siano collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, perché inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 cod. civ..
» visualizza: il documento (Cass. 4 febbraio 2020, n. 2527)Articoli Correlati: periodo di comporto - infortunio sul lavoro - malattia professionale
Il principio di diritto è coerente con quello della sentenza Cass. 27 febbraio 2019, n. 5749, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.