argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L'intero sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all'esigenza di adeguare, per quanto possibile, il diritto alla prestazione, nascente dalla legge, all'effettiva misura della riduzione dell'attitudine al lavoro. L'art. 13, comma quarto, del decreto legislativo n. 38 del 2000 non osta a che il giudice condanni l'istituto erogatore, oltre che al pagamento dell'indennizzo in capitale e al suo adeguamento in relazione a un accertato aggravamento, anche a un secondo adeguamento dello stesso, dato che la limitazione a una sola volta del diritto alla revisione del suddetto indennizzo presuppone che questo ultimo sia stato già riconosciuto all'assicurato.
» visualizza: il documento (Cass. 5 febbraio 2020, n. 2711)Articoli Correlati: Inail - infortuni sul lavoro - indennizzo Inail
Il principio è noto (v. Cass. 20 gennaio 2012, n. 796).