argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento Ce n. 883 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso per cui osta a una normativa di uno Stato membro che, pure prevedendo che il calcolo delle prestazioni di disoccupazione sia basato sull’importo della retribuzione precedente, non consente di tenere conto, quando il periodo in cui l’interessato abbia percepito la retribuzione versata per l’ultima attività in tale Stato non raggiunga il minimo (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione ottava, 23 gennaio 2020, C. n. 29 del 2019, Sig. ZP c. Bundesagentur fuer Arbeit)Articoli Correlati: libera circolazione dei lavoratori - indennità di disoccupazione
Nonostante la formula criptica del principio di diritto, si chiarisce in motivazione come la mancata considerazione dell’attività svolta in altri Stati membri limiti la libera circolazione e la conclusione è ragionevole.