argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato della direttiva 97 / 81 / Ce del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces, deve essere interpretata nel senso per cui non osta a una normativa nazionale che non prevede il versamento di alcuna indennità né ai lavoratori a tempo determinato impiegati come funzionari ad interim né ai funzionari che sono impiegati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al momento della cessazione dal servizio, mentre prevede il pagamento di tale indennità agli agenti contrattuali a tempo indeterminato quando il loro contratto di lavoro è risolto per un motivo oggettivo. Gli artt. 151 e 153 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato della direttiva 97 / 81 / Ce del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces, devono essere interpretati nel senso per cui non ostano a una normativa nazionale che non prevede il versamento di alcuna indennità ai lavoratori a tempo determinato impiegati come funzionari ad interim alla cessazione del servizio, mentre è concessa una indennità agli agenti contrattuali a tempo determinato alla scadenza del loro contratto di lavoro.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione seconda, 22 gennaio 2020, C. n. 177 del 2018, Signora Almudena Baldnedo Martin c. Ayuntamiento de Madrid)Articoli Correlati: lavoro a tempo determinato
Un esame critico della decisione presuppone una compiuta conoscenza degli istituti di diritto spagnolo.