argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire a loro l'assunzione da parte dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che abbia intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, così che la rinuncia a impugnare o l'acquiscenza non possono essere desunte dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva.
» visualizza: il documento (Cass. 29 gennaio 2020, n. 2014)Articoli Correlati: clausole sociali - appalto - licenziamento
Il principio di diritto è noto (v. Cass. 29 maggio 2007, n. 12613). Esso è inevitabile sul piano sistematico, ma dimostra la debolezza delle cosiddette clausole sociali.