Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

05/02/2020 - Una sentenza non condivisibile sulla giusta causa di dimissioni.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito

E’ giusta causa di dimissioni il ritardo di sette giorni del datore di lavoro, a fronte di una richiesta del lavoratore, di dare la prova del versamento dei contributi previdenziali, in un caso nel quale tale versamento aveva avuto luogo, ma, per errore del datore di lavoro, non risultava effettuato.

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L’errore nell’invio dei flussi emens sulla comunicazione del versamento contributivo è un inadempimento contrattuale, ma non tale da portare alle dimissioni per giusta causa, a maggiore ragione se si considera il carattere tecnico e complesso dell’operazione. Sette giorni per correggere l’errore è un tempo contenuto. Oltre tutto, il lavoratore conosce le condizioni complessive dell’impresa e sa se si è trattato di un errore o di un inadempimento volontario. Né la sentenza menziona il fatto che, se anche i contributi non fossero stati versati, sarebbe stato invocabile il principio di automaticità delle prestazioni. Non vi era nessuna gusta causa di dimissioni.