argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro opera nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, attribuendo all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata a un risultato produttivo autonomo.
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Il principio è noto; v. Cass. 30 agosto 2007, n. 18281.