argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Non possono essere intimati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, per la stessa ragione che abbia portato a una procedura di mobilità e alla stipulazione di un accordo e qualora le ragioni del recesso individuale e degli antecedenti recessi collettivi siano le medesime.
» visualizza: il documento (Cass. 16 gennaio 2020, n. 808)Articoli Correlati: licenziamento collettivo - licenziamento per giustificato motivo oggettivo
La sentenza è convincente, ma il caso è particolare; si discute del licenziamento di un lavoratore il cui profilo era stato inserito nell’atto di apertura della procedura di mobilità, poi non licenziato in esito a questo e licenziato due mesi dopo per giustificato motivo oggettivo. E’ difficile ricavare un principio generale da una fattispecie così strana.