argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie sulla nomina o sulla revoca di amministratori delle società controllate.
» visualizza: il documento (Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34473, ord.. )Articoli Correlati: riparto di giurisdizione - società controllata - nomina e revoca degli amministratori
Il principio è noto. Infatti, si è detto, “in tema di società partecipata da un ente locale, pur quando costituita secondo il modello del cosiddetto ‘in house providing’, le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, non di quello amministrativo, perché investono atti compiuti dall'ente pubblico ‘uti socius’, non ‘jure imperii’, e posti in essere ‘a valle’ della scelta di fondo per l'impiego del modello societario” (v. Cass. sez. un., 1 dicembre 2016, n. 24591, ord.).