argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di capitali, macchine e attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo a una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale e accessorio l'apporto dell'appaltatore. In assenza di tale presupposto, la configurabilità della fattispecie vietata può essere esclusa quando, nonostante la fornitura di macchine e attrezzature da parte dell'appaltante, sia verificabile un rilevante apporto da parte dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni e in genere per sostenere il costo del lavoro), "know how", "software" e, in genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto.
» visualizza: il documento (Cass. 9 gennaio 2020, n. 251, ord.. )Articoli Correlati: interposizione di manodopera - appalto labour intensive
Il principio è noto (v. Cass. 15 luglio 2009, n. 16488).