argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Gli atti e i certificati provenienti dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici sono assistiti da una presunzione relativa di corrispondenza al vero delle attestazioni ed enunciazioni di fatto ivi contenute e possono essere posti a fondamento del convincimento del giudice di merito, a prescindere dal fatto che l’amministrazione che abbia emesso i certificati sia parte del giudizio.
» visualizza: il documento (Cass. 8 gennaio 2020, n. 149, ord.. )Articoli Correlati: certificati - pubblica amministrazione
Il principio è noto. Infatti, si è detto, “gli atti e i certificati della pubblica amministrazione, essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la pubblica amministrazione che li ha emessi sia parte in causa” (v. Cass. 2 marzo 2012, n. 3253).