argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Qualora, a seguito di un certificato del medico competente che dichiari il lavoratore idoneo con prescrizioni, l’impresa lo sospenda senza pagamento della retribuzione, la legittimità del provvedimento presuppone la prova dell’inesistenza di mansioni compatibili con le prescrizioni. In difetto, il datore di lavoro ha l’obbligo di versare la retribuzione.
Articoli Correlati: idoneità - prescrizioni - sospensione
Applicato con una ampia motivazione al caso di specie, il principio di diritto è fondato è noto. Infatti,”in caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni originarie, vi è l'obbligo di adibizione del prestatore di lavoro ad altre posizioni di utile collocazione, compatibili con le condizioni di salute, ovvero l'onere di provarne l’indisponibilità, senza che tale onere sia in alcun modo condizionato dalla previa allegazione, da parte del lavoratore, di posizioni specifiche esistenti in azienda, posizioni che il prestatore di lavoro non è tenuto a conoscere e che, in ipotesi, potrebbero anche essere estranee alla sua sfera di conoscibilità” (v. Cass. 26 luglio 2017, n. 18506).