argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora, nell’ambito di un procedimento di repressione della condotta antisindacale, si deduca il carattere discriminatorio per ragioni sindacali di trasferimenti disposti in misura significativa nei confronti di aderenti a una associazione sindacale, ai fini della ripartizione dell’onere della prova trova applicazione il decreto legislativo n. 216 del 2003 e, pertanto, se l’associazione sindacale prova la “probabilità attenuata” del nesso causale fra il fattore suscettibile di rilievo discriminatorio e il comportamento del datore di lavoro, si sposta sul datore di lavoro il rischio della mancata controprova dell’insussistenza del nesso di causalità tra la pretesa disparità di trattamento e il fattore suscettibile di rilievo discriminatorio.
» visualizza: il documento (Cass. 2 gennaio 2020, n. 1)Articoli Correlati: condotta antisindacale - discriminazione - onere della prova
Il tema nuovo della sentenza è l’applicazione della disciplina della ripartizione dell’onere della prova propria del decreto legislativo n. 216 del 2003 nell’ambito di un procedimento di repressione della condotta antisindacale