argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 8 della direttiva 2008 / 94 / Ce del parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui si applica a una situazione in cui un datore di lavoro che eroghi prestazioni pensionistiche professionali mediante un organismo interprofessionale non può garantire, a causa della sua insolvenza, la compensazione delle perdite derivanti dalla riduzione dell’importo delle prestazioni stesse, erogate da tale organismo interprofessionale, riduzione che era stata autorizzata dall’autorità pubblica di vigilanza sui servizi finanziari che esercita un controllo prudenziale. L’art. 8 della direttiva 2008 / 94 / Ce del parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui una riduzione dell’importo delle prestazioni pensionistiche professionali erogate a un ex lavoratore subordinato, in conseguenza dell’insolvenza del suo ex datore di lavoro, è considerata sproporzionata in modo manifesto, sebbene l’interessato percepisca almeno la metà dell’importo delle prestazioni derivanti dai suoi diritti maturati, qualora, a seguito di tale riduzione, egli viva o dovrebbe vivere al di sotto della soglia di rischio di povertà stabilita da Eurostat per lo Stato membro interessato. L’art. 8 della direttiva 2008 / 94 / Ce del parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, può avere un effetto diretto, così da potere essere invocato nei confronti di un organismo di diritto privato designato dallo Stato quale organismo di garanzia contro il rischio di insolvenza dei datori di lavoro in materia di pensioni professionali, qualora, tenuto conto del compito affidato a tale organismo e delle condizioni in cui le svolge, l’organismo stesso possa essere assimilato allo Stato, a condizione del fatto che il compito di garanzia affidatogli si estende in effetti ai tipi di prestazioni di vecchiaia per le quali è richiesta la tutela minima prevista dal citato art. 8 (principi di diritto ricavati dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione quinta, 19 dicembre 2019, C. – n. 168 del 2018, Pensions – sicherungs – verein VVaG c. Sig. Guenther Bauer. )Articoli Correlati: tutela - datore di lavoro - insolvenza - condizioni di vita
Il riferimento alla “soglia di rischio di povertà stabilita da Eurostat per lo Stato membro interessato” è frutto di una libera (e discutibile) tesi della sentenza, basata su una generale affermazione degli obbiettivi della direttiva, contenuta nella motivazione.