argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 3, paragrafo 1, lett. d), del regolamento Ce n. 883 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso per cui una prestazione supplementare versata a taluni sportivi di alto livello che abbiano rappresentato uno Stato membro o i suoi predecessori giuridici nell’ambito di competizioni sportive internazionali non rientra nella nozione di “prestazione di vecchiaia” e, pertanto, è esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento. L’art. 7, paragrafo 2, del regolamento Ue n. 492 del 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, deve essere interpretato nel senso per cui osta a una normativa di uno Stato membro che subordini il beneficio di una prestazione supplementare istituita a favore di taluni sportivi di alto livello che abbiano rappresentato uno Stato membro o i suoi predecessori giuridici nell’ambito di competizioni sportive internazionali alla condizione per cui il richiedente abbia la cittadinanza del suddetto Stato membro (principi di diritto ricavati dalla desione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione terza, 18 dicembre 2019, C. – n. 447 del 2018, Sig. Ub c. Generalny riadite’l Socialnej poistovne Bratislava. )Articoli Correlati: diritto comunitario - attività sportiva - prestazione di lavoro - cittadinanza
Il caso è singolare; un componente della squadra nazionale cecoslovacca di hockey su ghiaccio ha optato per la cittadinanza ceca, ma è sempre vissuto in Slovacchia. La sentenza riconosce il suo diritto alla prestazione pubblica. La motivazione non è chiarissima, ma, se bene si comprende, considera irrilevante la cittadinanza, purché lo sportivo abbia ottenuto i suoi successi per il singolo Stato o per i suoi predecessori giuridici. In questa ottica, il principio dovrebbe avere una applicazione molto limitata