argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Quando la disciplina collettiva, in caso di svolgimento da parte del lavoratore di mansioni di diverse categorie, prevede l'attribuzione della categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo, il giudice deve compiere una rigorosa e penetrante indagine quanto alla continuità, alla rilevanza e all'impegno temporale giornaliero delle mansioni, delle diverse categorie, espletate dal lavoratore. Nel caso in cui sia impossibile comparare le rispettive mansioni secondo il criterio dettato dal contratto collettivo, si deve fare ricorso ai criteri validi per l'ipotesi di assenza di una disciplina collettiva in materia. In tale caso, se il lavoratore svolge nella sua interezza la mansione, il cui espletamento è attributivo della categoria superiore, gli spetta tale categoria (senza che il contemporaneo esercizio della funzione inferiore, qualunque ne sia la quantità, abbia alcun rilievo ostativo); se, invece, detto criterio non soccorre, assume, se possibile, carattere assorbente quello della quantità delle energie lavorative profuse nelle singole mansioni del lavoratore, nel senso che si deve ritenere caratterizzante una mansione che (anche se esercitata con scarsa frequenza e continuatività) richieda un alto grado di specializzazione e rilevante profusione di impegno intellettivo e materiale. In via gradata, può costituire, anche da sola, fattore di normalità la frequenza nell'espletamento di determinate funzioni, ai fini dell'inquadramento nella relativa categoria; in ultima analisi operano il criterio della comparazione qualitativa e quantitativa oraria, con prevalenza della seconda, se concorrente con la prima.
» visualizza: il documento (Cass. 12 dicembre 2019, n. 32699, ord.. )Articoli Correlati: inquadramento - - azioni promiscue
Il principio è noto (v. Cass. 13 settembre 2000, n. 12125).