argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Anche in tema di lavoro pubblico, il diritto alla retribuzione propria di mansioni superiori presuppone il fatto che tale attività sia svolta in modo prevalente, per l’art. 56 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
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Il principio è noto; infatti, “in materia di pubblico impiego, è svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni. A tale fine, il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti” (v. Cass. 25 ottobre 2004, n. 20692).