argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La responsabilità dirigenziale degli artt. 4 e 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ricollegata a una valutazione negativa dei risultati complessivi raggiunti dall'ufficio al quale il dirigente è preposto e finalizzata alla sua rimozione per inidoneità rispetto alla funzione, non coincide con la responsabilità disciplinare che presuppone un inadempimento colpevole di obblighi gravanti sul dirigente
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Il principio è noto e fondato (v. Cass. 24 gennaio 2017, n. 1753).