argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
In tema di retribuzione di soci lavoratori di una società cooperativa di produzione e lavoro attiva nel settore della pulizia e della logistica, deve essere applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle Associazioni Cgil, Cisl e Uil e non quello dell’Associazione Unci, che ha minore rappresentatività. In particolare, deve essere applicato il contratto collettivo relativo alle attività di logistica, di trasporto delle merci e di spedizione.
» visualizza: il documento (Trib. Milano 20 novembre 2019. )Articoli Correlati: contratto collettivo - società cooperative - logistica
La decisione è condivisibile nel risultato ultimo dell’inapplicabilità del contratto collettivo dell’Associazione Unci, anche se non affronta il problema dell’eventuale esistenza di un contratto “pirata”. Sul tema, nella Rivista, nel secondo fascicolo del 2017, il sesto in assoluto, v. Matteo L. Vitali, Il concetto di mutualità alla luce della legge n. 142 del 2001: profili di diritto societario; Valerio Maio, Di alcuni profili processuali problematici (e connessi risvolti sostanziali) del lavoro nelle società cooperative; Susanna Palladini, La retribuzione del socio di cooperativa tra principi costituzionali e vincoli di sistema; Maria Giovanna Greco, Contrattazione collettiva, contratti pirata e regolamenti nella determinazione dei livelli retributivi nelle cooperative di produzione e lavoro; Stella Laforgia, Riflessioni a proposito di esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa; Alessandra Sartori, Le cooperative sociali. Profili giuslavoristici. Al contrario, la sentenza lascia molto sorpresi perché, senza alcuna motivazione, applica il contratto collettivo relativo alle attività di logistica, di trasporto delle merci e di spedizione anche per attività di pulizia. Se erano funzioni di pulizia non collegate alle operazioni di logistica, la soluzione non può essere condivisa, vista la stipulazione di contratti collettivi dedicati in modo apposito alla pulizia e coerenti con le conclusioni di principio della decisione.