argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
E’ rilevante e non è infondata in modo manifesto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, dell’art. 3 e dell’art. 10 del decreto legislativo n. 23 del 2015, in particolare per la previsione di regimi sanzionatori diversi in tema di licenziamenti collettivi,a seconda della data di stipulazione del contratto individuale di lavoro.
» visualizza: il documento (App. Napoli 18 settembre 2019, ord.. )Articoli Correlati: contratti a tutele crescenti - licenziamento collettivo - questione di legittimità costituzionale
In modo contestuale è stata sollevata anche questione pregiudiziale avanti alla Corte di giustizia, con la formulazione di quattro questioni. V. App. Milano 5 agosto 2019, ord., pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. Motivate con grande scrupolo, le due ordinanze della Corte di appello di Napoli sollevano questioni importanti su problemi noti. Nella Rivista, nel terzo fascicolo del 2016, il terzo in assoluto, v. Bavaro – D’Onghia, Profilo costituzionale del licenziamento nullo, Pazienza, Tutele stragiudiziali e giudiziali dopo il decreto legislativo n. 23 del 2015: possibili profili di illegittimità costituzionale, F. Ghera, Diversificazione delle discipline del licenziamento e principio costituzionale di uguaglianza, Albi, Stabilità del rapporto di lavoro, licenziamento disciplinare e valutazione della proporzionalità, Saracini, La tutela indennitaria nel contratto di lavoro a tutele crescenti al cospetto dell’ordinamento dell’Unione europea.