argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fino dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici; l'agente ne può essere a conoscenza anche da altre fonti e basta che, in giudizio, siano dedotti e accertati dal giudice
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Il principio è noto; v. Cass. 25 marzo 2011, n. 7019