argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Ai fini della legittima stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, è irrilevante la produzione di un atto successivo alla stipulazione del contratto e che non abbia la natura di atto di valutazione dei rischi.
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Si consideri che (v. Cass. 24 giugno 2016, n. 16835), “la stipulazione di contratti a tempo determinato presuppone la predisposizione da parte del datore di lavoro di un aggiornato atto di valutazione dei rischi. Qualora l’impresa produca in giudizio un tale atto, è onere del lavoratore allegare il fatto che le relative valutazioni siano superate da un nuovo assetto organizzativo, fermo l’onere del datore di lavoro di provare l’aggiornamento dell’atto stesso”.