argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Ai sensi dell’art. 18 St. lav., ai fini del calcolo dell’indennità sostitutiva della reintegrazione deve essere considerato il rateo del trattamento di fine rapporto.
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La norma fa riferimento a una indennità, non al risarcimento. Quindi, non persuade l’affermazione della sentenza, per cui “è del tutto verosimile che nell’ipotesi in cui non fosse stato intimato il licenziamento nullo o illegittimo il lavoratore avrebbe proseguito il rapporto (…) quanto meno per un periodo non inferiore al numero di mesi non corrispondente a quello fissato dal legislatore per la determinazione dell’indennità risarcitoria o dell’indennità sostitutiva”. Il rapporto non prosegue per scelta del lavoratore e il ragionamento presuntivo proposto è privo del minimo riscontro.