argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento dell’insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore di lavoro, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ai sensi dell’art. 1345 cod. civ. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente.
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La tesi è coerente con la giurisprudenza (v. Cass. 17 gennaio 2019, n. 1195, ord., pubblicata su questo Sito), per cui “il licenziamento ritorsivo ricade nella disciplina di cui all'art. 1345 cod. civ. così che il relativo giudizio consta di due accertamenti, il motivo di ritorsione, vale a dire il motivo illecito, l’assenza di altre ragioni lecite determinanti, vale a dire l'esclusività del motivo illecito” (v. Cass. 31 gennaio 2017, n. 2499). Nello stesso senso, v. Cass. 4 aprile 2019, n. 9468, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.