argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza per cui il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo, atteso che l'art. 5, comma primo, della legge n. 223 del 1991, non contempla tra i suoi parametri la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi; il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative in esito alla valutazione comparativa può preferire una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro.
» visualizza: il documento (Cass. 3 dicembre 2019, n. 31525. )Articoli Correlati: licenziamento collettivo - trasferimento del lavoratore - criteri di scelta
Il principio di diritto è noto (v. Cass. 11 luglio 2013, n. 17177). Tuttavia, esso lascia perplessi; i costi e le inefficienze collegate al trasferimento possono e devono essere considerati con riguardo al criterio delle esigenze tecniche e produttive.