argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
E’ illegittimo sul piano costituzionale l’art. 11, comma tredicesimo, del decreto – legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, il quale prevedeva che il contributo al pagamento del canone di locazione fosse dovuto solo a stranieri extracomunitari dopo dieci anni di residenza sul territorio nazionale o cinque su quello regionale (massima redazionale).
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 20 luglio 2018, n. 166)Articoli Correlati: misura di sostegno al reddito - prestazione assistenziale - illegittimità costituzionale
Si legge nella motivazione: poiché si tratta “di una provvidenza che, alla luce della scarsità delle risorse destinabili alle politiche sociali nell’attuale contesto storico, è riservata a casi di vera e propria indigenza, non si può ravvisare alcuna ragionevole correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni abitativi primari della persona che versi in condizioni di povertà e sia insediata nel territorio regionale, e la lunga protrazione nel tempo di tale radicamento territoriale”. Il principio meriterebbe meno interesse se l’attuale maggioranza parlamentare non pensasse al cosiddetto “reddito di cittadinanza”.