argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Anche nel licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni, ai fini del ripescaggio, non vengono in rilievo tutti i compiti presenti nell’organizzazione, ma solo quelli compatibili con le competenze del dipendente o quelle già svolte.
» visualizza: il documento (Cass. 3 dicembre 2019, n. 31521)Articoli Correlati: licenziamento - inidoneità alle mansioni - competenze del dipendente
In una prospettiva paragonabile, v. Cass. 26 maggio 2017, n. 13379, per cui, “con riguardo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e con riferimento a una fattispecie anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2015, il ripescaggio deve avere luogo anche con riguardo a mansioni inferiori, qualora siano state svolte in modo promiscuo con quelle superiori”. Il dato del carattere promiscuo delle mansioni rende evidente l’esattezza del precedente, a prescindere dal dibattito in corso sul tema del ripescaggio, a proposito del quale si rinvia a Marco Ferraresi, L’obbligo di repechage tra riforme della disciplina dei licenziamenti e recenti pronunce di legittimità, nel quarto fascicolo della Rivista.