Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

11/12/2019 - Una seconda, convincente decisione sulla posizione assicurativa dei componenti di una associazione professionale

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Non esiste l’obbligo di assicurazione all’Inail per i componenti di una associazione professionale fra professionisti.

» visualizza: il documento (Cass. 21 novembre 2019, n. 30426) scarica file

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La decisione ricalca quella Trib. Parma 7 marzo 2017, pubblicata su questo Sito. La sentenza è interessante e corretta, poiché riporta il cosiddetto studio associato fra le associazioni non riconosciute, alla stregua della giurisprudenza consolidata, per cui “lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le associazioni non riconosciute) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, perciò dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l'art. 36 cod. civ.” (v. Cass. 13 aprile 2007, n. 8853). Anzi, “l'associazione ha la capacità di porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere unicamente finalizzato alla divisione delle spese e alla gestione congiunta dei proventi. L'art. 36 cod. civ., stabilendo che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquistare la titolarità dei rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi curati, consente di ritenere esistente la legittimazione attiva dello studio professionale associato ove il giudice accerti la predetta circostanza” (v. Cass. 4 marzo 2016, n. 4268). Dunque, “in tema di associazioni non riconosciute, l'art. 36 cod. civ. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni medesime sono regolati dagli accordi tra gli associati, i quali possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti ed ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da questi personalmente curati, con la conseguenza che, laddove il giudice accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli prestatori di opera in favore di un cliente che abbia conferito l'incarico” (v. Cass. 29 febbraio 2016, n. 3926). Se si condivide questa impostazione, non esiste l’obbligo di assicurazione all’Inail, perché i componenti di una associazione non riconosciuta non hanno tale obbligo. Del resto, i componenti di un cosiddetto studio associato non sono mai assicurati all’Inail, per prassi costante. L’art. 4 del d. P. R. n. 1134 del 1965 ha indicato tra i soggetti tenuti all’assicurazione obbligatoria i soci di qualunque società, anche di fatto, ma tali non sono le associazioni fra professionisti.