argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 2, paragrafo 5, della direttiva 2000 / 78 / Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui non osta a una normativa nazionale la quale preveda la cessazione automatica del rapporto di lavoro dei piloti alle dipendenze di una società che gestisca aeromobili nell’ambito di attività connesse alla tutela della sicurezza nazionale di uno Stato membro, allorché detti piloti raggiungano l’età di sessanta anni, a condizione del fatto che tale normativa sia necessaria alla sicurezza pubblica, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare. L’art. 4, paragrafo 3, della direttiva 2000 / 78 / Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso per cui non osta a una normativa nazionale la quale preveda la cessazione automatica del rapporto di lavoro dei piloti alle dipendenze di una società che gestisca aeromobili nell’ambito di attività connesse alla tutela della sicurezza nazionale di uno Stato membro, allorché detti piloti raggiungano l’età di sessanta anni, a condizione del fatto che tale normativa sia proporzionata, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare (principi di diritto enunciati dalla sentenza).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, prima sezione, 7 novembre 2019, C. – n. 396 del 2018, Sig. Cafaro c. Soc. Dq. )Articoli Correlati: cessazione del rapporto di lavoro - piloti - tutela della sicurezza
La sentenza merita censura, perché basa tutto il suo ragionamento sul fatto che gli aeromobili della Sc. Dq opererebbero in condizioni estreme e non dice di quali voli si discuta. Che cosa faceva il pilota?